CAF IMPRESE UNCOM PIACENZA  Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale

Destinatari
Il CAF–Imprese può fornire assistenza fiscale ai soci dell’Associazione che ha costituito il CAF stesso; in particolare può prestare assistenza:
- all’impresa individuale
- ai collaboratori dell’impresa famigliare o al coniuge partecipante all’azienda coniugale
- alle società di persone
- ai soci delle società di persone
- alle società cooperative e consorzi
- alle società soggette all’IRPEG non tenute alla nomina del collegio sindacale e per le quali non sono applicabili gli studi di settore.
Restano esclusi dall’assistenza le società soggette all’IRPEG tenute alla nomina del collegio sindacale (capitale sociale superiore a 200.000.000) e con ricavi lordi superiori ai 10 miliardi e tutte quelle ditte individuali e società non associate all’associazione che ha costituito il CAF-Imprese.

Servizi – Attività
I servizi che possono essere effettuati da Caf-Imprese sono i più vari e dettagliati non solo per le possibilità pratico tecniche autorizzate ai Centri Servizio, ma anche nell’ambito delle consulenze specifiche nei vari settori contabili-fiscali previdenziali e del lavoro.
-- servizi contabili - fiscali
-- servizi previdenziali e del lavoro
-- visto di conformità
-- asseverazione studi di settore

Vantaggi
 Per le dichiarazioni relativa a periodi di imposta per i quali e' stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:
a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli art.39, secondo comma, del DPR 29 settembre del 1973, n.600, e 55 del DPR 26 ottobre 1972, n.633, in materia di accertamenti induttivi.
b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'art.10 della legge 8 maggio 1998, n.146, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate.
c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi a alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'art.68, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, ed all'art.19 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano comunque fermi i criteri indicati nell'art.15 del DPR 29 settembre 1973, n.602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria


 

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