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Destinatari
Il CAF–Imprese può fornire assistenza fiscale ai soci
dell’Associazione che ha costituito il CAF stesso; in particolare
può prestare assistenza:
- all’impresa individuale
- ai collaboratori dell’impresa famigliare o al coniuge
partecipante all’azienda coniugale
- alle società di persone
- ai soci delle società di persone
- alle società cooperative e consorzi
- alle società soggette all’IRPEG non tenute alla nomina del
collegio sindacale e per le quali non sono applicabili gli studi di
settore.
Restano esclusi dall’assistenza le società soggette all’IRPEG
tenute alla nomina del collegio sindacale (capitale sociale
superiore a 200.000.000) e con ricavi lordi superiori ai 10 miliardi
e tutte quelle ditte individuali e società non associate
all’associazione che ha costituito il CAF-Imprese.
Servizi
– Attività
I servizi che possono essere effettuati da Caf-Imprese sono i
più vari e dettagliati non solo per le possibilità pratico
tecniche autorizzate ai Centri Servizio, ma anche nell’ambito
delle consulenze specifiche nei vari settori contabili-fiscali
previdenziali e del lavoro.
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servizi contabili - fiscali
-- servizi
previdenziali e del lavoro
-- visto
di conformità
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asseverazione studi di settore
Vantaggi
Per le dichiarazioni relativa a periodi di imposta per i quali
e' stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:
a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli art.39, secondo
comma, del DPR 29 settembre del 1973, n.600, e 55 del DPR 26 ottobre
1972, n.633, in materia di accertamenti induttivi.
b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'art.10
della legge 8 maggio 1998, n.146, sono notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
in cui le dichiarazioni sono state presentate.
c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le
maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi a alle sanzioni,
sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'art.68, del D.
Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, ed all'art.19 del D. Lgs. 18 dicembre
1997, n.472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e
delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano
comunque fermi i criteri indicati nell'art.15 del DPR 29 settembre
1973, n.602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non
oggetto della certificazione tributaria
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